Sanzioni, Ricorsi e Rimborsi

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Sanzioni amministrative

Ai sensi della LR 17/15 del 3 luglio 2015, gli utenti dei servizi di TPL regionale, sono tenuti, prima dell’accesso al mezzo pubblico, a munirsi di idoneo e valido titolo di viaggio, sia esso biglietto o abbonamento, a convalidarlo in caso d’uso, e a conservarlo sino a destinazione con l’obbligo di esibirlo al personale di controllo autorizzato.

In caso di bigliettazione elettronica, l’obbligo di validazione, sia per i biglietti che per gli abbonamenti, è previsto sempre all’inizio di ciascun viaggio e in occasione di ogni trasbordo, in conformità alle apposite prescrizioni del gestore del servizio.

L’inosservanza di tali prescrizioni espone il trasgressore agli illeciti amministrativi e al pagamento degli importi di seguito descritti oltre alla tariffa di corsa semplice per il servizio già usufruito.

Le sanzioni si applicano anche quando l’utente, titolare di abbonamento personale, non sia in grado di esibirlo al momento del controllo all’agente accertatore.

Il cliente momentaneamente sprovvisto di abbonamento personale potrà estinguere la violazione pagando un importo fisso pari a 6 euro (ridotto a 1/3 se pagato entro 60 giorni dall’accertamento/notifica), a condizione che presenti al CTM Point di viale Trieste 151, entro i 5 giorni successivi all’accertamento della violazione, ovvero alla regolare notifica dell’illecito, il titolo di viaggio o provi comunque l’esistenza del diritto di trasporto.

 ILLECITO E SANZIONE PAGAMENTO ENTRO 5 GIORNI DA  ACCERTAMENTO/ NOTIFICA PAGAMENTO ENTRO 60 GIORNI DA ACCERTAMENTO/ NOTIFICA PAGAMENTO OLTRE I 60 GIORNI DA ACCERTAMENTO/ NOTIFICA
Mancanza di un valido e idoneo titolo di viaggio, o in assenza di validazione dello stesso all’inizio della tratta di viaggio
Art. 4, co. 2 L.R. 17/15

52,00 € + 1,30 €
per tariffa evasa

65,00 € + 1,30 €
per tariffa evasa
sino a
195,00 € + 1,30 €
per tariffa evasa
Mancanza di convalida all’inizio di ciascuna tratta di viaggio successiva alla prima e in occasione di ogni trasbordo nei casi di bigliettazione elettronica
Art. 4, co. 3 L.R. 17/15
 1,73 €  1,73 €  5,20 €
 Utilizzo di titolo di viaggio contraffatto o alterato, salva l’applicazione delle vigenti disposizioni penali
Art. 4, co. 4 L.R. 17/15
195,00 € + 1,30 €
per tariffa evasa
173,33 € + 1,30 €
per tariffa evasa
 sino a
520,00 € + 1,30 €
per tariffa evasa
Danneggiamento del veicolo
o beni strumentali al trasporto pubblico
Art. 4, co. 10 L.R. 17/15
100,00 € 133,33 € 400,00 €
Utente momentaneamente sprovvisto dell’abbonamento personale al momento dell’accertamento che dimostri la titolarità al viaggio entro i 5 giorni dall’accertamento/ contestazione (o dalla notifica per trasgressore minorenne/ incapace o maggiorenne a cui non è stato possibile consegnare il verbale all’atto dell’accertamento)
Art. 4, co. 5 L.R. 17/15
2,00 € 2,00 €  6,00 €

 

In aggiunta a tali somme il trasgressore è tenuto al pagamento delle spese di notifica laddove sostenute da CTM spa (deliberazione della Regione Autonoma della Sardegna n. 36/8 del 16.6.2016).

Modalità di estinzione della violazione 

Il pagamento in misura minima, ove previsto, e in misura ridotta potrà avvenire:

  • in vettura, direttamente ai verificatori tramite contanti o POS
  • ON-Line, accedendo al proprio profilo del sito e inserendo i dati richiesti nel servizio “Paga Sanzione” (QUI)
  • PagoPA, visitando la pagina dedicata al servizio (QUI)e selezionando la tipologia di pagamento che si desidera effettuare. La commissione è a carico del contribuente in relazione all’importo.
  • di persona, presso il CTM POINT di Viale Trieste 151 a Cagliari
  • bonifico bancario, intestato a CTM SpA IBAN IT11S0760104800000016732091 inserendo nella causale il proprio nominativo e il numero del verbale
  • a mezzo C/C postale n. 16732091 intestato a CTM SpA, citando obbligatoriamente nella causale il numero del verbale

Il pagamento di somme di importo inferiore a quelle riportate sul verbale, o i pagamenti con data valuta a favore di CTM spa oltre i termini di pagamento ed i pagamenti eseguiti oltre gli stessi termini determineranno ulteriori spese di procedimento e notifica.

Trascorsi 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica degli estremi della violazione senza che sia stato effettuato il pagamento in misura minima o ridotta, CTM procederà con l’ordinanza ingiunzione, con conseguente aggravio, a carico del trasgressore, delle maggiori spese (spese di notifica) e pagamento della sanzione massima (o importo non superiore alla sanzione massima).

Riscossione coattiva 

Il mancato pagamento dell’ordinanza ingiunzione o di una o più rate comporta automaticamente l’iscrizione della somma dovuta al ruolo esattoriale, ai sensi della legge 689/81, art. 27. In casi particolari è possibile richiedere la rateizzazione della cartella esattoriale.

Rateizzazione 

L’interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, ai sensi della legge 689/81, art. 26, può richiedere il pagamento rateale di una sanzione amministrativa a seguito di una ordinanza di ingiunzione entro i termini previsti per il pagamento del provvedimento. La richiesta deve contenere l’indicazione delle condizioni che impediscono il pagamento in un’unica soluzione, con la precisazione del reddito percepito dell’ultimo anno.

La richiesta deve essere inviata o spedita a:

CTM spa – Viale Trieste 159/3 – 09123 Cagliari

Il Responsabile del Servizio decide in merito all’accoglimento o al rigetto dell’istanza e comunica l’esito mediante provvedimento di concessione rate o diniego di tale concessione. Il mancato pagamento anche di una sola rata comporta obbligatoriamente il versamento in un´unica soluzione dell´importo residuo. Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, l’importo residuo verrà iscritto al ruolo esattoriale.

Rimborsi 

In caso di errori di pagamento di sanzione amministrativa (es. pagamento eccessivo o effettuato due volte), è possibile presentare domanda di rimborso. La richiesta deve precisare le circostanze dell’errore (es. pagamento doppio), contenere la documentazione relativa ed i dati del destinatario del rimborso. Non potranno essere prese in carico richieste di rimborso eseguite oltre i 60 giorni dall’esecuzione del pagamento.

Presentazione scritti difensivi 

AVVERSO IL PROCESSO VERBALE DI ACCERTATA VIOLAZIONE

Ai sensi dell’art. 18 della Legge 689/1981, l’interessato entro il termine di 30 giorni dalla contestazione o dalla notificazione del Processo Verbale di Accertata Violazione può indirizzare al legale rappresentante di CTM SPA scritti difensivi e documenti (verbale, titolo di viaggio etc). Il ricorso può essere presentato solo dal sanzionato se maggiorenne oppure, in caso di sanzione elevata a carico di un soggetto minore, da chi esercita la responsabilità genitoriale. Nel caso in cui il soggetto sanzionato risulti interdetto, inabilitato o sottoposto ad amministrazione di sostegno, il Ricorso deve essere presentato dal Tutore, dal Curatore o dall’Amministratore di Sostegno, che dovranno sempre allegare al ricorso il provvedimento di nomina del Giudice.

Il predetto ricorso dovrà essere presentato secondo i punti che seguono:

a) Per la presentazione del ricorso è necessario compilare il Modulo Ricorso Avverso il Processo Verbale di Accertata Violazione disponibile presso il CTM Point di viale Trieste 151 – Cagliari o sul sito web www.ctmcagliari.it nella sezione Modulistica.

b) Il Modulo ricorso deve essere compilato in tutte le sue parti e deve sempre essere accompagnato da copia leggibile del verbale di Accertata Violazione e da copia del documento di identità del ricorrente, oltre che dal provvedimento del Giudice in caso di sanzionato interdetto, inabilitato o soggetto ad amministrazione di sostegno.

c) E’ necessario inoltre allegare quali documenti indispensabili all’esame del ricorso, il Titolo di Viaggio e la stampa del tracciato delle validazioni per i Titoli di Viaggio su card contactless o qualora non siano visibili sul titolo magnetico. Si specifica a tale proposito che la lettura delle validazione dei titoli di viaggio è ottenibile negli orari di apertura presso il CTM Point di viale Trieste 151 e di piazza Matteotti a Cagliari e presso il CTM Point di via Brigata Sassari a Quartu Sant’Elena.

I predetti requisiti sono previsti a pena di irricevibilità/inammissibilità/improcedibilità/inaccoglibilità del predetto ricorso.

La presentazione del ricorso non ha effetto sospensivo dei termini di pagamento della sanzione e deve indicare le ragioni di fatto e i motivi per i quali si richiede l’archiviazione del processo verbale o l’eventuale riduzione della sanzione amministrativa, allegando tutti gli elementi che si ritengono utili ai fini di una corretta valutazione dei fatti. Non verranno presi in considerazione i documenti consegnati o trasmessi alla Azienda successivamente e separatamente al deposito del ricorso.

Il CTM SPA non procederà all’esame del ricorso qualora l’interessato abbia provveduto al pagamento della sanzione, avendo il pagamento effetto solutorio, estintivo e conclusivo della fase conciliativa, impedendo quindi l’avvio della fase di riscossione.

Il Modulo Ricorso debitamente compilato in tutte le sue parti e gli allegati dovranno essere inoltrati a CTM Spa secondo una delle seguenti modalità:

  • tramite posta raccomandata A/R indirizzata a CTM spa – Viale Trieste 159/3 – Cagliari;
  • tramite la casella di posta elettronica certificata ctmspa@legalmail.it ;
  • a mano presso CTM spa – viale Trieste 159/3 – Cagliari, dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dal lunedì al giovedì dalle ore 15:00 alle ore 17:00.

Con la presentazione del Ricorso si decade dalla possibilità di definire la posizione in via conciliativa tramite pagamento della sanzione amministrativa in misura minima e/o in misura ridotta.

Entro il termine di 90 giorni dalla presentazione del ricorso CTM provvederà all’esame del ricorso, in caso di non accoglimento dell’istanza si procederà all’invio dell’Ordinanza Ingiunzione di pagamento presso la residenza del ricorrente.

In caso di mancato invio della comunicazione entro il termine di 90 giorni il ricorso si intende accolto.

AVVERSO ORDINANZA INGIUNZIONE

Ai sensi dell’art. 22 della Legge 24 novembre 1981 n. 689 (come successivamente modificato ed integrato), avverso l’Ordinanza Ingiunzione può essere proposta opposizione entro 30 (oppure 60 per i residenti all’estero) giorni dalla notificazione del provvedimento, davanti al Giudice di Pace del luogo in cui è stata commessa la violazione. E’ consigliata l’assistenza tecnica di un avvocato.

AVVERSO CARTELLA ESATTORIALE

Avverso la cartella di pagamento è possibile proporre opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c..

– Opposizione all’esecuzione: se si contesta il diritto della parte istante a promuovere l’esecuzione forzata; in tal caso l’opposizione va proposta ex art. 615 c.p.c. avanti al Giudice competente per materia e valore (art. 17 c.p.c.) e per territorio (art. 27 c.p.c.).

– Opposizione agli atti esecutivi: se si contesta la regolarità del titolo esecutivo e del precetto; in tal caso l’opposizione va proposta ex art. 617 c.p.c., prima che sia iniziata l’esecuzione, avanti al Giudice competente per l’esecuzione con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di 20 giorni che decorrono dalla notificazione della cartella. E’ consigliata l’assistenza tecnica di un avvocato.